Ci siamo. Dopo quattro giorni consecutivi di superamenti dei limiti di legge di PM10 (concentrazione giornaliera),  Arpat certifica il passaggio dell'area pratese (e di quasi tutte le altre della Toscana) al secondo livello di criticità per la qualità dell'aria. Il famoso "indice" che si basa sul calcolo combinato tra superamenti dei limiti e previsioni del Lamma, di cui avevamo parlato anche qualche giorno fa.

Nei giorni scorsi era stato il Comune di Lucca a varare d'urgenza un'ordinanza per impedire l'abbruciamento di biomassa e la circolazione dei mezzi più inquinanti. Adesso anche Prato, Pistoia, Firenze, solo per rimanere nella Piana, dovranno prendere provvedimenti perché, ricorda la stessa Agenzia regionale per la protezione ambientale, il raggiungimento del secondo livello "comporta che i Comuni dell'Area adottino ulteriori provvedimenti definiti nel modulo 2 dei rispettivi Piani di Azione Comunale".

Il piano d'azione comunale è quello strumento, redatto nel 2016, con cui i Comuni toscani dovevano concepire e pianificare interventi strutturali e d'urgenza per garantire una qualità dell'aria accetabile. Si tratta, di solito, di provvedimenti molto simili a quelli presi da Lucca nei giorni scorsi.

A Prato, si legge sul sito del comune, l'ordinanza in casi del genere prevede generalmente questo

  • Riduzione da 12 a 10 ore del periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio e a biomassa, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e negli impianti sportivi di loro pertinenza;
  • L'utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;
  • È obbligatorio spegnere i motori dei veicoli in caso di sosta prolungata;
  • È vietata la circolazione nell'area urbana denominata ZTC dei seguenti veicoli: autovetture diesel euro 2 - Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE e successive; autovetture diesel euro 3 - Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive; veicoli commerciali diesel euro 2 - veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CEE e successive; veicoli commerciali diesel euro 2 - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 1999/96/CEE e successive.

Lo scorso 4 dicembre, il sindaco Biffoni ha rinnovato anche per il prossimo anno l'ordinanza già in vigore con la quale si vieta l'uso dei mezzi più inquinanti nelle strade ad accesso controllato, che sono molte.

Eppure, nonostante tutto, i valori di concentrazione delle polveri sottili sono alle stelle.

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